Archeotuscia Viterbo - Associazione Archeologica Onlus

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Statuto dell'Associazione

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STATUTO
ARCHEOTUSCIA onlus - associazione onlus per lo sviluppo culturale della Tuscia - C.F. 90076870568

Articolo 1
E’ costituita l’Associazione ARCHEOTUSCIA-onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito indicata semplicemente con il termine di Associazione, con sede in Viterbo, attualmente in Via Lorenzo da Viterbo n. 5. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre parti d’Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2
L’Associazione si riconosce nella libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali e nella democraticità dell’organizzazione fondata sulla sovranità della Assemblea e l’eleggibilità degli organi direttivi, prevedendo espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Inoltre: a) promuove la ricerca, la tutela e la gestione dei siti di interesse archeologico,monumentale, artistico e paesaggistico nel territorio della TUSCIA, anche in collaborazione con tutti gli Enti ed Associazioni che perseguono lo stesso scopo; b) persegue attività tese esclusivamente alla valorizzazione e tutela dell’ambiente, come momento di formazione, di partecipazione attiva e spontanea, di crescita culturale ed umana, al fine di innalzare la cultura e la qualità della vita, come previsto dall’art.10 - 1°comma, lettera b) del D.L. 460/97;c) promuove studi storici, corsi, conferenze, seminari e qualsiasi manifestazione ed attività, che possa contribuire a sviluppare e diffondere l’interesse per il patrimonio archeologico della TUSCIA, perseguendo finalità di solidarietà sociale.al fine di arrecare benefici a soggetti svantaggiati;d) si ripromette di conseguire un maggiore interesse per i beni culturali, storici, artistici, archeologici ed ambientali di tutto il territorio nazionale ed in particolare della TUSCIA, con escursioni, conferenze, corsi di studio e mostre rivolte agli studenti ed agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, curando la partecipazione dei disabili e delle persone in disagiate condizioni economiche;e) intraprende iniziative di sensibilizzazione e solidarietà umana a favore di bambini, ragazzi, adulti e anziani che vivono una situazione di disagio sociale con particolare attenzione a tutte le persone svantaggiate in genere e/o con handicap compresi extracomunitari ed immigrati;f) favorisce le iniziative di volontariato culturale dei propri associati attraverso la realizzazione di progetti di promozione sociale rivolti a tutti i segmenti di età e fasce di popolazione; g) stimola lo scambio e la divulgazione di studi nel campo della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico-ambientale; h) formula la progettazione per la salvaguardia dei siti archeologici della TUSCIA, favorendo la formazione del personale necessario, in collaborazione con altre associazioni interessate. Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione si avvarrà della collaborazione di studiosi, tecnici, ricercatori esterni; curerà inoltre la pubblicazione di materiali a stampa o su altri supporti per lo studio e la ricerca di cui ai punti precedenti.

Articolo 3
L’Associazione nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, prevede espressamente l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS)”. E’ costituita ai sensi degli articoli 36/37/38 e seguenti del C.C. ed è “ente non commerciale di tipo associativo e di promozione sociale” ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97. La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci; è apolitica, apartitica e senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali; è un organismo patrimonialmente autonomo quale nucleo spontaneo di vita associativa e gode delle facilitazioni previste dalla legge per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ha carattere di volontariato, conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali vigenti concernenti la materia ed in particolare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.460/97 

Articolo 4
Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari tutti coloro che dichiarino di accettare il presente Statuto, obbligandosi al pagamento delle quote associative che saranno stabilite di anno in anno dall’Assemblea. Al fine di garantire l’effettività del rapporto medesimo, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Società, mentre i soci benemeriti sono quelli che contribuiscono con lasciti o versamenti in denaro per facilitare le attività sociali. I soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche e sono divisi tra soci effettivi e soci onorari: i soci effettivi sono quelli che, accettandone lo Statuto e le finalità, partecipano alle attività ed alle iniziative dell’Associazione; la loro nomina avviene su domanda sottoscritta da due altri soci e convalidata con giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo; i soci onorari sono nominati tali dall’Assemblea dei soci tra tutti gli studiosi delle materie attinenti agli scopi che l’Associazione si è prefissata e tra tutti coloro che si sono resi benemeriti della TUSCIA. L’iscrizione a socio vale per l’anno solare in cui essa è avvenuta e la quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno; i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee con voto libero e individuale e riceveranno la tessera a seguito di comunicazione dei dati anagrafici ed al versamento delle quote, che danno luogo all’iscrizione nell’elenco dei soci. Si perde la qualifica di socio a seguito di recesso scritto, oppure per gravi atti compiuti che siano dichiarati lesivi della dignità dell’Associazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5
Sono organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio Sindacale:
a) l’Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione ordinaria, almeno una volta all’anno e straordinaria, su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo; è l’organo sovrano, all’attuazione delle cui decisioni provvederà il Consiglio direttivo; elegge, a votazione segreta, tra tutti i soci con diritto di voto, i componenti del Consiglio direttivo e del collegio sindacale; approva il bilancio preventivo ed il bilancio annuale, predisposti dal Consiglio stesso; le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi; è ammesso l’intervento per delega nella misura massima di due deleghe per socio;
b) il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri; nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il vice Presidente, che svolgerà le funzioni del presidente in caso di suo impedimento o assenza prolungata; nominerà inoltre al suo interno il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Tecnico; potrà infine nominare il Responsabile Scientifico ed il Responsabile Artistico; tutti i componenti del Consiglio Direttivo dovranno svolgere i compiti loro assegnati in stretta collaborazione tra loro ed in piena intesa con il Presidente; si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta venga ritenuto opportuno dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri; delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi non tenendosi conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente; il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei valori e delle formalità previste dall’art. 2 del presente statuto, cura l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, l’attività sociale e gestisce i fondi ed i beni dell’Associazione nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea; dà esecuzione a tutte le deliberazioni dell’Assemblea; indica nelle specifiche situazioni le norme di attuazione dello statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto; provvederà a portare a conoscenza dei soci le deliberazioni assembleari, l’organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità; nelle riunioni periodiche delibera l’esclusione dei soci per morosità o indegnità;
c) il Presidente assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; esercita potere di vigilanza e di coordinamento sulla gestione e sull’amministrazione; è responsabile, unitamente al Consiglio direttivo, dell’attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione; adotta in caso d’urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all’Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio direttivo, da convocarsi con immediatezza; in caso di sua assenza o impedimento, subentra con uguali funzioni e prerogative il vice Presidente ed in caso di impedimento o assenza di questi subentra con uguali funzioni il Consigliere più anziano di età; firma la corrispondenza che impegna comunque l’Amministrazione, mentre per quanto riguarda ogni operazione finanziaria dovrà operare con firma abbinata del Responsabile Amministrativo, dopo apposita delibera del Consiglio direttivo; dura in carica due anni e potrà essere rieletto.
d) il Responsabile Amministrativo prenderà in consegna dalla precedente gestione tutti i Registri e Libri obbligatori per legge, ai fini fiscali e tributari che dovranno essere conservati agli atti; provvede alla riscossione delle quote sociali e delle eventuali ulteriori entrate ed al pagamento delle uscite a firma abbinata con il Presidente; tiene aggiornati i documenti ed i libri contabili, osservando tutti gli adempimenti per mantenere l’amministrazione dell’Associazione in linea con le norme fiscali e tributarie vigenti; redige il Bilancio Preventivo ed il Conto consuntivo.
e) il Responsabile Organizzativo cura la puntuale osservanza delle disposizioni di legge in relazione ai progetti proposti e da attuare; segue e promuove presso gli Enti lo svolgimento dell’iter burocratico delle iniziative dell’Associazione;
f) il Responsabile Tecnico ha il compito di contribuire, predisporre e seguire presso gli Enti la progettazione delle iniziative approvate dall’Assemblea dei soci;
g) il Responsabile Scientifico ed Artistico si dedicano alla verifica dei progetti sotto il profilo storico, archeologico, ambientale per verificarne la congruità con le finalità sociali;
h) il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti e nella prima riunione elegge,tra gli effettivi, il Presidente; esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione della Società, redigendo apposito verbale.
Tutti gli organi durano in carica due anni, con inizio dal 1° gennaio e scadenza al 31/12 e sono rieleggibili; qualora durante il mandato viene a mancare uno o più membri, verranno sostituiti dai candidati non eletti secondo la graduatoria redatta in base alle preferenze ricevute da ciascuno.

Articolo 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e/o comunque acquisiti; dai contributi volontari di privati ed Enti; dalle quote associative; da tutto ciò che viene acquisito nel corso della sue esistenza e delle sue attività; gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Qualora l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione decida il suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale numero 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7
La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio direttivo; l’anno sociale coincide con l’anno solare. L’Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Sarà redatto ed approvato annualmente un rendiconto delle attività come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D.Lg. 460/97 riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo; per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 8 del D.Lg. 460/97; per le eventuali attività commerciali non prevalenti sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti ed ai sensi dell’art. 4 del D.Lg. 460/97; l’attività dei componenti eletti degli organi istituzionali è gratuita; il Consiglio direttivo potrà prevedere rimborsi spese come previsto dalla legge 80/86 ed anche in altre forme per le collaborazioni occasionali e continuative; le attribuzioni di collaborazioni è distinta e non compatibile con la funzione di componenti elettivi degli organi istituzionali.

Articolo 8
Le modifiche al presente Statuto possono essere chieste da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; dovranno poi essere sottoposte all’Assemblea dei soci che potrà approvarle con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti o rappresentati con delega.
Articolo 9
Per quanto non previsto si dovranno osservare le norme del Codice Civile e la normativa vigente e successive modificazioni.
Viterbo, 20 dicembre 2009 

Il Presidente Rodolfo Neri

Ultimo aggiornamento Sabato 20 Febbraio 2010 18:48  

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